Il Disegno di legge in materia di lavoro, approvato lo scorso maggio, prevede una nuova disciplina delle rateazioni in fase amministrativa dei debiti contributivi, premi e accessori INPS e INAIL, non affidati al recupero da parte degli agenti della riscossione.

Dal 1° gennaio 2025 potrà dunque essere autorizzato il pagamento rateale fino a 60 rate mensili, anziché le attuali 24.

Che cos’è la rateizzazione dei debiti in fase amministrativa?

È la modalità di pagamento in forma rateale di quanto dovuto dal contribuente per l’esposizione debitoria nei confronti delle gestioni amministrate dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni.

Chi può presentare l'istanza di rateazione?

  • Datore di lavoro con dipendenti (pubblico e privato);
  • Lavoratori autonomi (artigiani e commercianti);
  • Datori di lavoro agricolo con dipendenti;
  • Lavoratori autonomi agricoli;
  • Committenti della gestione separata;
  • Liberi professionisti iscritti alla gestione separata.

Ricordiamo che attualmente la rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa è concessa dall’INPS fino ad un massimo di 24 rate.

Il contribuente può però chiederne il prolungamento fino a 36 rate nei seguenti casi:

  • calamità naturali;
  • procedure concorsuali;
  • temporanea carenza di liquidità finanziaria;
  • crisi aziendale;
  • riorganizzazione;
  • ristrutturazione;
  • trasmissione debiti contributivi agli eredi;
  • carenza temporanea di liquidità finanziaria legata a difficoltà economico-sociali;
  • territoriali o settoriali.

Tuttavia, come anticipato, a partire dal 1° gennaio 2025 sarà possibile autorizzare il prolungamento fino a 60 rate in presenza di oggettiva incertezza dell’obbligo contributivo e per fatto doloso del terzo.

Per quanto riguarda la rateazione dei debiti INAIL?

L’istanza viene accolta a condizione che:

  • per i debiti scaduti sia richiesta la rateazione di tutti i debiti accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
  • per i debiti correnti sia richiesta la rateazione di tutti i debiti accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti;
  • l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro;
  • non c’è più di una rateazione in corso concessa;
  • non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;
  • il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
  • il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito.

Ti è piaciuto l'articolo e vuoi saperne di più?Compila il form e contattaci!

Contatti

All Rights Reserved M&W Veronesi e Associati s.r.l. STP – P.iva 03515300360

Sede Legale: Modena – Via Emilia Est, 911 piano 3° int.8
Sede 2: Finale Emilia – Via A. Saffi, 14 (Modena)
Sede 3: San Felice sul Panaro – Largo Posta, 31/B (Modena)
Sede 4: Massa Finalese – Via per Modena, 266 (Modena)
Sede 5: Ferrara – Via Della Ricostruzione, 59 (Ferrara)
Sede 6: Renazzo- Via di Renazzo, 58 piano 2 (Ferrara)
Sede 7: Cento- Via Cesare Cremonino, 32 (Ferrara)