Il 26 marzo è entrato in vigore il Decreto legislativo n.32/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa tra gli stati membri nel settore fiscale.

In realtà il DAC7 risale al luglio 2021. Il 25 marzo 2023 ne è stata ampliata e modificata la direttiva, introducendo nuovi obblighi di comunicazione.

Tali obblighi mirano a rafforzare lo scambio automatico di informazioni delle attività da parte dei Gestori di piattaforme digitali al fine di ridurre l’evasione fiscale legata allo scambio di beni e servizi sul web.

Nello specifico

Dal 1° gennaio 2023, i gestori delle piattaforme digitali hanno l’obbligo di: 

  • raccogliere,
  • verificare,
  • ed infine inviare alle Autorità preposte (per l’Italia all’Agenzia delle Entrate)

le informazioni relative ai venditori presenti sulla propria piattaforma se effettuano più di 30 operazioni in un anno o per un ammontare superiore a 2.000 euro. Le condizioni sono da considerarsi in modo disgiunto.

I gestori che devono rispettare la DAC7 sono quelli che stipulano contratti con i venditori, al fine di mettere a loro disposizione una piattaforma raggiungibile dai consumatori finali (per esempio Vinted, Ebay, Subito).

Attenzione alle distinzioni

Bisogna quindi prestare attenzione alle vendite online, conoscere le regole e distinguere da attività sporadica, senza fini di lucro, e quella commerciale che quindi richiede una tassazione specifica. Quindi:

  • Se l’attività è svolta con continuità e abitualità, organizzata e con professionalità (ovvero se si fa pubblicità, se si ha anche un negozio fisico o un e-commerce) e poi si vende anche sulle predette piattaforme online beni usati, è sempre necessario aprire la partita iva;
  • Se l’attività è occasionale ma comunque commerciale speculativa, è comunque soggetta a tassazione ma dichiarata come redditi diversi (art. 67 TUIR) e non è necessario aprire la partita iva.

Il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve quindi espletare le procedure di adeguata verifica, al fine di identificare i venditori esclusi e quelli inclusi nella direttiva sulla base del numero delle operazioni eseguite e sui ricavi conseguiti.

La misura contribuisce a prevenire l’evasione e le elusioni fiscali collegate alle attività svolte su tali piattaforme, a rafforzare l’equità fiscale e a promuovere condizioni di uguaglianza sia per le piattaforme che per i loro venditori.

A cura di Elisa Ghelfi

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