La disciplina della previdenza complementare è regolata dal D.Lgs. 252/2005, modificato in modo significativo dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 201-205). Si tratta di una riforma molto rilevante.
La vigilanza sul sistema della previdenza complementare in Italia è affidata alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), mentre il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione un portale dedicato con FAQ e indicazioni operative.
La previdenza complementare si finanzia attraverso tre componenti:
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TFR maturando, destinato al fondo pensione;
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Contributo del lavoratore;
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Contributo del datore di lavoro, secondo le misure previste dai CCNL o dagli accordi applicabili.
Le principali forme di previdenza complementare sono i fondi pensione negoziali (riservati a specifiche categorie di lavoratori), i fondi pensione aperti e i Piani individuali pensionistici (PIP). Il fondo Cometa, invece, costituisce una forma residuale prevista per legge.
La riforma mira a favorire una maggiore adesione alla previdenza complementare, con particolare attenzione ai giovani, soprattutto a coloro che rientrano interamente nel sistema pensionistico contributivo, ossia i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995.
Novità L. 199/2025 e decorrenze
Ad oggi tutte le misure principali sono in vigore: l’ultima, la portabilità del contributo datoriale, decorre dal 31 ottobre 2026.

Adesione automatica (dal 1° luglio 2026)
Il vecchio conferimento tacito del solo TFR è sostituito da un’adesione automatica completa: in assenza di scelta entro 60 giorni dall’assunzione, il lavoratore aderisce con intero TFR maturando più contributi a carico suo e del datore nelle misure dei CCNL.
Chi rientra
- neoassunti del settore privato alla prima assunzione;
- lavoratori già aderenti con TFR in precedenti rapporti;
- secondo le FAQ ministeriali, anche in costanza di rapporto se si perdono i requisiti del fondo originario (es. nomina a dirigente, cambio di CCNL).
Chi è escluso (COVIP)
- domestici;
- tempi determinati di durata inferiore a 60 giorni;
- rapporti cessati prima della scadenza dei 60 giorni (es. dimissioni in prova). Le sospensioni non fermano il computo.
Effetti
- versamenti dal mese successivo ai 60 giorni, con effetto retroattivo alla data di assunzione (TFR e contributi);
- se il CCNL esclude versamenti durante la prova: TFR dall’assunzione, contributi solo dal superamento della prova;
- il conferimento del TFR è irrevocabile (riducibile solo se il CCNL lo consente); la contribuzione resta modificabile.
Fondo destinatario
- Fondo negoziale previsto dai contratti applicati (nazionali, territoriali, aziendali);
- Più fondi negoziali: quello con più iscritti in azienda alla data di assunzione, salvo accordo aziendale;
- Nessun accordo: Cometa, senza contributi datoriali né del lavoratore.
Scelte del lavoratore entro 60 giorni
- Rifiuto integrale dell’adesione, oppure scelte diverse su singoli elementi tramite modello TFR3 provvisorio (in attesa del decreto interministeriale);
- Con RAL inferiore all’assegno sociale, il lavoratore può non versare il proprio contributo (TFR3, punto B); il contributo datoriale resta dovuto;
- Aliquote personali diverse (maggiori o azzerate) si gestiscono con i moduli del fondo, non con il TFR3;
- Adesione esplicita a un fondo diverso (opzione C del TFR3): TFR dalla data di assunzione e contributo datoriale nelle condizioni dei CCNL.
Fiscalità
Dal periodo d’imposta 2026 i contributi di lavoratore e datore sono deducibili fino a 5.300 € annui (prima 5.164,57 €), con lo stesso tetto anche per i versamenti a favore di familiari a carico.

Certificazione Unica
Nella Certificazione Unica, i punti relativi alla previdenza complementare consentono di individuare il regime applicabile e gli anni di partecipazione al fondo pensione.
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Punto 411: indica il codice relativo al regime applicabile. Il codice 1 identifica la regola ordinaria, mentre il codice 3 riguarda i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007.
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Punto 415: riporta la data di iscrizione al fondo pensione.
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Primi cinque anni di partecipazione: occorre fare riferimento ai punti 416 e 418.
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Dal sesto anno di partecipazione: occorre fare riferimento ai punti 416, 417, 419 e 420.
La disciplina agevolata prevista per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 si applica anche a chi aderisce al fondo pensione esclusivamente in virtù del contributo previsto dal CCNL, pur senza conferire il TFR. Si tratta del cosiddetto aderente contrattuale.
La tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari resta invariata: è prevista una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a raggiungere un’aliquota minima del 9%.
Prestazioni e portabilità
Dal 31 ottobre 2026, il contributo datoriale previsto dal CCNL segue il lavoratore anche se trasferisce la posizione a un fondo aperto o a un PIP.
Prestazioni
- Quota erogabile in capitale al pensionamento: dal 50% al 60% del montante;
- Introdotta la rendita a durata definita, accanto alla rendita vitalizia.
Portabilità
- Trasferimento gratuito del montante (TFR, contributi, rendimenti) dopo almeno 2 anni di partecipazione;
- Eliminato il rinvio ai limiti dei contratti collettivi (art. 14, c. 6): il datore non può più legare il contributo al solo fondo negoziale;
- Le Parti sociali si oppongono: con l’Avviso comune del 26 maggio 2026 propongono, in sede di rinnovo dei CCNL, una clausola che rende il contributo dovuto solo al fondo negoziale di riferimento. Punto da monitorare nei prossimi rinnovi.
Checklist per il datore di lavoro
Per ogni assunzione dal 1° luglio 2026 il datore gestisce un ciclo di 60 giorni: informativa, raccolta scelte, comunicazione al fondo, versamenti retroattivi.
- ☐ All’assunzione: consegnare l’informativa su previdenza complementare e adesione automatica (modello del fondo, es. Cometa circ. E/286677/2026, o modello TFR3 ministeriale).
- ☐ Individuare il fondo di destinazione dai contratti applicati; con più fondi, verificare quello con più iscritti alla data di assunzione.
- ☐ Verificare se il CCNL sospende i contributi durante il periodo di prova.
- ☐ Ricevere l’eventuale TFR3: firmarlo per ricevuta, conservarlo e consegnarne copia al lavoratore.
- ☐ Al 60° giorno senza rinuncia: comunicare l’adesione al fondo negoziale.
- ☐ Dal mese successivo: versare TFR e contributi con arretrati dalla data di assunzione.
- ☐ Gestire in payroll le variazioni di aliquota chieste con i moduli del fondo (es. Prevedi, “Integrazione e Variazione Contributiva”).
- ☐ Contributi contrattuali obbligatori anche per non aderenti (“adesione contrattuale”): versarli al fondo negoziale ed evidenziarli nel LUL.
- ☐ Versamenti volontari a singoli dipendenti, anche su fondo aperto: esclusi dal reddito entro 5.300 €, soggetti al 10% di solidarietà, da riportare in CU.
- ☐ CU: compilare i punti 411-420 secondo la regola applicabile (ordinaria o post-2007).
- ☐ Dal 31/10/2026: gestire le richieste di portabilità del contributo datoriale verso fondi aperti/PIP.
A cura di Paolo Mantovani
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